A chi è rivolto
A tutti i contribuenti soggetti passivi del tributo
Descrizione
L’avviso di accertamento è un atto emesso dall’ Ufficio Tributi nel caso di:
- omessa o infedele denuncia e conseguente parziale o mancato pagamento
- parziale tardivo o mancato pagamento in presenza di regolare denuncia
Mediante l’avviso di accertamento l’ufficio Tributi notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale.
Tale attività, effettuata dall’ufficio Tributi, prevede il controllo della veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni e se la dichiarazione stessa è stata presentata.
In caso di dati non veritieri o di dichiarazione mancante, viene emesso un avviso di accertamento, con il relativo importo da liquidare e le eventuali sanzioni da applicare.
Sono previsti vari tipi di sanzioni, a seconda del tipo di violazione commessa rispetto ai vari tributi.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato.
Per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D.lgs. 471/97).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione prevista dalla legge si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro.
Per gli atti di liquidazione o accertamento o per i solleciti di pagamento emessi a decorrere dal 01/01/2020 trovano applicazione le norme sull’accertamento immediatamente esecutivo (L. 160/19)
Come fare
Liquidazione:
Negli avvisi di accertamento sono specificate tutte le modalità per il pagamento dell'importo dovuto e delle eventuali sanzioni.
Rateizzazione:
In caso di temporanea difficoltà economica è possibile richiedere una rateizzazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 del Regolamento delle entrate Comunali e ai sensi dell'art.1, comma da 796 a 802 L.160/2019 (per maggiori dettagli vedi il servizio “Richiesta di rateizzazione”)
Annullo in autotutela:
Nel caso si riceva un avviso di accertamento per mancato pagamento IMU, ma si è in possesso della ricevuta di pagamento, è possibile fare un'istanza di annullo in autotutela. L’istanza contiene un’esposizione sintetica dei fatti ed é corredata della documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute (per maggiori dettagli vedi il servizio “Richiesta di annullo in autotutela”)
Cosa serve
Negli avvisi di liquidazione o accertamento sono specificate tutte le modalità per il pagamento dell'importo dovuto e delle eventuali sanzioni.
- In caso di liquidazione: Modello F24;
- In caso di rateizzazione: Modulo di richiesta di rateizzazione, compilata e sottoscritta; Documento ISEE;
- In caso di annullo in autotutela: istanza e documentazione ritenuta opportuna.
Cosa si ottiene
Pagamento dell'imposta accertata
Esito
L'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento rilascia la quietanza di versamento F24 che deve essere conservata per 5 anni.
Tempi e scadenze
Il pagamento deve essere liquidato entro i termini indicati sull'atto notificato
Accedi al servizio
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Condizioni di servizio
Documenti
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Documenti
- Assolvimento bollo
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- Approvazione aliquote anno 2023 conferma regolamento IRPEF
- Determinazione delle aliquote per l’esercizio 2022 modifica del regolamento IRPEF
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Vedi altri 6
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- Delibera di modifica al regolamento ( DCC n. 12 del 12/04/2022)
- Delibera di approvazione (DCC n.15 del 15/03/2021)
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercantile
- Modulo rateizzazione
- Richiesta riduzione redditi ISEE