Richiesta di rateizzazione per avvisi di accertamenti o atti di riscossione coattiva

  • Servizio attivo

In caso di difficoltà economica è possibile fare richiesta di rateizzazione


A chi è rivolto

Al contribuente che ne fa richiesta e che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica.

Descrizione

In caso di temporanea difficoltà economica è possibile richiedere una rateizzazione secondo i criteri stabiliti dall’art. 21 del Regolamento delle entrate Comunali e ai sensi dell’art.1, comma da 796 a 802 L.160/2019.

L’ente creditore, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione del pagamento della somma dovuta, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili;

La richiesta di rateizzazione del debito tributario deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà economica mediante l’esibizione di oggettiva documentazione (modello ISEE, iscrizione alle liste di collocamento, disoccupazione, cassa integrazione, perdita del lavoro, ultima dichiarazione IVA, ultimo bilancio approvato, ultimo conto economico, indice di liquidità aziendale, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile dal contribuente).

L’individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto alla data dell’istanza, relativi ai tributi gestiti direttamente dal Comune. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateizzazione.

La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.

La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di emissione del provvedimento, le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.

Il calcolo del piano di rateizzazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza automatica dal beneficio da parte del contribuente e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui sopra.

Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l’ente può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo in caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive eventualmente già avviate alla data di concessione della rateazione

Come fare

L'agevolazione viene concesse unicamente su richiesta da parte dell’interessato.

La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità:

  • consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta;
  • spedizione postale con raccomandata al seguente indirizzo: Corso Umberto 1°, 22- 42018 San Martino in Rio (RE)
  • invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

Cosa serve

La richiesta deve essere presentata utilizzando l' apposito modulo, scaricabile nella sezione documenti.

  • - Modulo predisposto dal Comune di San Martino in Rio, compilato e sottoscritto; - Documento ISEE in corso di validità. - Altra documentazione ritenuta opportuna a dimostrare la momentanea situazione di difficoltà economica ad esempio: iscrizione alle liste di collocamento, disoccupazione, cassa integrazione, perdita del lavoro, ultima dichiarazione IVA, ultimo bilancio approvato, ultimo conto economico, indice di liquidità aziendale, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili ecc...

Cosa si ottiene

Dilazione di pagamento delle somme dovute

Esito

Alla presentazione della modulistica viene rilasciato dall'Ufficio protocollo il numero di registrazione.
L'ufficio Tributi invierà la comunicazione, riguardo l'esito della richiesta di rateizzazione, al contribuente che ha presentato la relativa modulistica e documentazione.
La comunicazione conterrà inoltre le motivazioni sia nel caso di accettazione sia nel caso di diniego della richiesta.

Tempi e scadenze

L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni o documenti per un massimo di 30 giorni.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Modulo rateizzazione

Richiesta di Rateizzazione del pagamento di avvisi di accertamento esecutivi/ingiunzioni di pagamento, emessi dal 1/1/2020

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 05/07/2024

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