IMU – Come si calcola, quando e come si paga
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Servizio attivo
La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha abolito dal 1/01/2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI e ha istituito la nuova IMU, disciplinata all’art. 1, comma 739-787, che riunisce in un unico tributo le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi.
A chi è rivolto
Proprietari di immobili: fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili, secondo le definizioni di legge.
Descrizione
Come si calcola
L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione, incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero, se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune, per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto
Giorni nel mese in capo al cedente | Giorni nel mese in capo all’acquirente | Soggetto passivo per intero mese |
15 | 16 | acquirente |
15 | 15 | acquirente |
14 | 14 | acquirente |
La legge n. 160/2019 stabilisce inoltre che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utlizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
per i fabbricati di interesse storico o artistico;
per immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado;
N.B.: La rendita catastale dei fabbricati deve essere maggiorata per legge del 5%, il reddito dominicale dei terreni agricoli deve essere maggiorato per legge del 25%.
Come fare
L’IMU dovuta al Comune e la quota a favore dello Stato devono deve essere versate in autoliquidazione tramite modello F24. Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni. Il mod. F24 consente di poter compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al Contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc.).
Codici tributo da utilizzare per il versamento con modello F24:
Codice Comune: I011
3912: IMU abitazione principale competenza Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
3914: IMU terreni competenza Comune
3916: IMU aree fabbricabili competenza Comune
3918: IMU altri fabbricati competenza Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) competenza Stato
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) competenza Comune
3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”) competenza Comune
L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondata all’euro.
L’imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a Euro 5,00 (tale importo si intende riferito all’ammontare complessivo annuo dell’imposta dovuta).
Cosa serve
Documenti e informazioni necessarie:
- Visura catastale indicante la rendita catastale RC (per i fabbricati) o il reddito dominicale RD (per i terreni agricoli).
- Per le aree fabbricabili è possibile consultare la delibera di Giunta Comunale tra i documenti allegati Eventuale documentazione aggiuntiva viene indicata dall'ufficio competente
Cosa si ottiene
Pagamento dell'IMU dovuta
Esito
L'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento rilascia la quietanza di versamento F24 che deve essere conservata per 5 anni.
Tempi e scadenze
L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.
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