Il proprietario di alloggio PEEP in diritto di proprietà soggetto a vincoli di commerciabilità derivanti da convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della L. 865/1971, ovvero il soggetto a ciò legittimato, ex proprietario/dante causa dell’attuale proprietario, può chiedere la rimozione dei vincoli gravanti sull’alloggio Peep in proprietà, con conseguente trasformazione, secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 46 L. 448/1998, della convenzione a suo tempo stipulata ai sensi dell’art. 35 L. 865/1971, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48 del medesimo art. 31 legge 448/1998, come modificato dall’art 22 bis della L. 108/2021 e da ultimo dall’art. 10-quinquies della L. 51/2022 e secondo i criteri approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 56 del 22 maggio 2014.