Tributi: liquidazione, accertamento e sanzioni

  • Servizio attivo

In caso di omesso/insufficiente versamento o omessa/infedele dichiarazione viene emesso avviso di accertamento esecutivo


A chi è rivolto

A tutti i contribuenti soggetti passivi del tributo

Descrizione

L'avviso di accertamento è un atto emesso dall’ Ufficio Tributi nel caso di:

  • omessa o infedele denuncia e conseguente parziale o mancato pagamento
  • parziale tardivo o mancato pagamento in presenza di regolare denuncia

Mediante l’avviso di accertamento l’ufficio Tributi notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale.
Tale attività, effettuata dall’ufficio Tributi, prevede il controllo della veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni e se la dichiarazione stessa è stata presentata.

In caso di dati non veritieri o di dichiarazione mancante, viene emesso un avviso di accertamento, con il relativo importo da liquidare e le eventuali sanzioni da applicare.
Sono previsti vari tipi di sanzioni, a seconda del tipo di violazione commessa rispetto ai vari tributi.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato.
Per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D.lgs. 471/97).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione prevista dalla legge si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro.

Per gli atti di liquidazione o accertamento o per i solleciti di pagamento emessi a decorrere dal 01/01/2020 trovano applicazione le norme sull'accertamento immediatamente esecutivo (L. 160/19)

Come fare

Liquidazione:
Negli avvisi di accertamento sono specificate tutte le modalità per il pagamento dell'importo dovuto e delle eventuali sanzioni.

Rateizzazione:
In caso di temporanea difficoltà economica è possibile richiedere una rateizzazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 del Regolamento delle entrate Comunali e ai sensi dell'art.1, comma da 796 a 802 L.160/2019 (per maggiori dettagli vedi il servizio “Richiesta di rateizzazione”)

Annullo in autotutela:
Nel caso si riceva un avviso di accertamento per mancato pagamento IMU, ma si è in possesso della ricevuta di pagamento, è possibile fare un'istanza di annullo in autotutela. L’istanza contiene un’esposizione sintetica dei fatti ed é corredata della documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute (per maggiori dettagli vedi il servizio “Richiesta di annullo in autotutela”)

Cosa serve

Negli avvisi di liquidazione o accertamento sono specificate tutte le modalità per il pagamento dell'importo dovuto e delle eventuali sanzioni.

  • In caso di liquidazione: Modello F24;
  • In caso di rateizzazione: Modulo di richiesta di rateizzazione, compilata e sottoscritta; Documento ISEE;
  • In caso di annullo in autotutela: istanza e documentazione ritenuta opportuna.

Cosa si ottiene

Pagamento dell'imposta accertata

Esito

L'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento rilascia la quietanza di versamento F24 che deve essere conservata per 5 anni.

Tempi e scadenze

Il pagamento deve essere liquidato entro i termini indicati sull'atto notificato

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 14/05/2020

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 16/04/2024

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