Accertamento di compatibilità paesaggistica e autorizzazione paesaggistica ex post
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Servizio attivo
In base al Decreto Legislativo n.42/2004, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, per poter eseguire interventi su tali beni devono richiedere l’autorizzazione paesaggi
A chi è rivolto
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di beni vincolati, se intendono realizzare opere o interventi che comportino alterazione o modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, devono chiedere la preventiva autorizzazione.
Descrizione
Scopo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è la regolarizzazione di opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa per intervento edilizio realizzato in zona vincolata in conformità all'art. 167 commi 4 e 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L'Accertamento di compatibilità Paesaggistica è rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica a seguito del procedimento descritto all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, che prevede le seguenti fasi principali: esame del progetto da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio; invio alla Soprintendenza della documentazione – parere della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti; rilascio entro 180 giorni dalla presentazione della domanda iniziale. L'Accertamento di compatibilità Paesaggistica può essere rilasciata solo nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Come fare
La richiesta per ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata all'indirizzo PEC del Comune di San Martino in Rio sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it
Cosa serve
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- domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in bollo; relazione tecnica illustrativa dell’intervento realizzato; elaborati grafici dello stato legittimo, rilevato e comparativi, con indicazione dei materiali e dei cromatismi; documentazione fotografica a colori del più ampio e panoramico contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista; relazione paesaggistica dettagliata redatta in base allo schema del DPCM 12.12.2005 e relativa all’inserimento dell’intervento progettato nel contesto paesistico ambientale; procura speciale per la presentazione della pratica; fotocopia di documento di identità del richiedente o dei richiedenti e del tecnico.
Cosa si ottiene
accertamento di compatibilità paesaggistica
Esito
Il ritiro dell'autorizzazione può avvenire mezzo posta elettronica certificata o presso l'ufficio tecnico nei giori ed orari di apertura al pubblico.
Tempi e scadenze
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
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