Il tempo massimo del procedimento, decorrente dalla data di protocollazione della richiesta, è di 45 giorni, e comunque come disciplinato dall art.21 della L.R. n. 15/2013.
Trascorso tale termine la valutazione si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione tecnico-descrittiva presentata e redatta dal tecnico abilitato. La valutazione preventiva ha una validità di cinque anni a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attività edilizia.