IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024

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La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha abolito dal 1/01/2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI e nel contempo ha istituito la nuova imu, disciplinata all’art. 1, dal comma 739 al comma 787, che riunisce in un unico tributo le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi.
Nel Comune di San Martino in Rio la IUC-TASI era applicata, sino al 31/12/2019, alle seguenti fattispecie:

  •  fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura;
  •  fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“cosiddetti beni merce”) fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

A partire dal 1/01/2020 le sopra indicate fattispecie risultano assoggettate ad IMU, quindi non più a TASI.
QUANDO SI PAGA:
In base al comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019 i versamenti imu dovranno essere eseguiti:

  • entro il 17 giugno 2024 per la prima rata;
  • entro il 16 dicembre 2024 per la seconda rata;

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote per l’anno 2023 pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre 2023.

Calcolatore IMU

Con deliberazione n. 4 del 14 maggio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento generale delle entrate Tributarie comunali. Con DCC-89-IMU-2024 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2024.
Si applicano le seguenti aliquote:

ALIQUOTE DESCRIZIONE
0,60 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZESi intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Detrazioni

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

0,66   per cento 

ALIQUOTA AGEVOLATA IMMOBILI  LOCATI A CANONE CONCORDATO

 

Si applica alle unità immobiliari e alle relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ai sensi dell’Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati;

 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre dell’anno di attivazione del contratto apposito modulo predisposto dall’ufficio corredato da copia del contratto di locazione. Tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all’ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione.

 

Per le abitazioni, locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta, determinata con tale aliquota, è ridotta al 75 per cento.

 

0,88 per cento ALIQUOTA AGEVOLATA PER ALTRI IMMOBILI CAT. C/1 

La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:

– C/1: Negozi e botteghe

 

0,95 per cento  ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO

Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.

 

A tal fine il contribuente che intende avvalersi dell’aliquota agevolata dovrà presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell’anno di attivazione del comodato gratuito.

Tale dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata, deve essere presentata all’ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione.

 

Ai sensi articolo 1,  comma 747,  lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:

 

·         l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

·         il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

·         Il comodato deve essere registrato.

·         il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato.

·         il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.

·         la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

 

Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

 

1,06 per cento ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE Dad esclusione dei D/10
0,1 per cento  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA di cui all’art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)
1,06 per cento ALIQUOTA ORDINARIASi applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

 

Si applica altresì agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 non aventi i requisiti per l’ottenimento dell’aliquota agevolata di cui sopra. L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi articolo 1 comma 760 della legge n. 160/2019.

 

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà

 

La legge n. 160/2019 stabilisce inoltre che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utlizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico;

N.B.: La rendita catastale dei fabbricati deve essere maggiorata per legge del 5%, il reddito dominicale dei terreni agricoli deve essere maggiorato per legge del 25%.
COME SI PAGA:
L’IMU dovuta al Comune e la quota a favore dello Stato devono deve essere versate in autoliquidazione tramite modello F24. Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni. Il mod. F24 consente di poter compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al Contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc.).
Codici tributo da utilizzare per il versamento con modello F24:
Codice Comune: I011
3912: IMU abitazione principale competenza Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
3914: IMU terreni competenza Comune
3916: IMU aree fabbricabili competenza Comune
3918: IMU altri fabbricati competenza Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) competenza Stato
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) competenza Comune
3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”) competenza Comune
Per gli anni di imposta fino al 2019:

  • i versamenti IMU sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012, n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • i versamenti TASI sono effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 46/E e 47/E del 24 aprile 2014;

L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondata all’euro. L’imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a Euro 5,00 (tale importo si intende riferito all’ammontare complessivo annuo dell’imposta dovuta).
DICHIARAZIONE IMU: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2021, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30/06/2023.
La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità:
– consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta;
– spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento;
– invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it.
Il momento di presentazione della dichiarazione è quello che corrisponde al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell’ente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2021 pari allo 0,01%, per l’anno 2022 1,25% e per l’anno 2023 5%).
Con l’abrogazione del c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n. 472 del 1997, ad opera della conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 , dal 2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno, già disponibile per i tributi erariali.
Causa ostativa al ravvedimento rimane il ricevimento di un atto da parte del Comune da cui il contribuente abbia notizia che è oggetto di controllo.
Il ravvedimento si suddivide in: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, “intermedio” se eseguito dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza, “lungo” se eseguito dal 91° giorno fino ad un anno dalla scadenza, “lunghissimo o biennale” se eseguito con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza, “ultra-biennale” se eseguito con un ritardo superiore a 2 anni;
• Con il ravvedimento “sprint” si deve applicare la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 1,4% per 14 giorni di ritardo.
• Con il ravvedimento “breve” si applica la sanzione del 1,5% fisso (termine dal 15° al 30° giorno successivi alla scadenza).
• Con il ravvedimento “intermedio” si applica la sanzione del 1,67% fisso (termine dal 31° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza).
• Con il ravvedimento “lungo” si applica la sanzione del 3,75% fisso (termine dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza).
• Con il ravvedimento “lunghissimo o biennale” si applica la sanzione del 4,29% fisso (termine oltre 365 giorni ed entro 730 giorni dalla scadenza).
• Con il ravvedimento “ultrabiennale” si applica la sanzione del 5% fisso (termine oltre 730 giorni dalla scadenza).

DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI:

NORMATIVA:

MODULISTICA

LINK PER LA COMPILAZIONE ON-LINE

Richiesta aliquota IMU per immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado

Richiesta aliquota IMU per immobili concessi in locazione a canone concordato

Comunicazione IMU per disdetta locazione immobile concesso a canone concordato/comodato gratuito

DOVE RIVOLGERSI

UFFICIO TRIBUTI c/o U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I° n. 22  – 42018  San Martino in Rio (RE)
Tel:  0522/636730 – 0522/636746
e-mail: tributi@comune.sanmartinoinrio.re.it
P.E.C.: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

Pagina aggiornata il 04/06/2024

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